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Studio Legale Associato - Avvocati De Meo
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19.07.2014 - Sull'applicabilità ai processi in corso del nuovo istituto della messa alla prova decideranno le Sezioni Unite della Cassazione

La quarta sezione penale della Cassazione con ordinanza del 9-11 luglio 2014, ha rimesso alle Sezioni Unite la delicata questione dell'applicabilità ai processi in corso del nuovo istituto della messa alla prova con sospensione del processo, istituto introdotto con gli artt. 3-8 della L. 28.04.2014 n.° 67.

la questione evidenziata dalla Corte è relativo al termine ultimo per la proposizione della domanda: rassegna delle conclusioni in udienza preliminare; dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo o a citazione diretta; quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato o del decreto penale di condanna.

Più precisamente, per i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge suddetta (pubblicata in G.U. il 2 maggio, ed entrata in vigore il successivo 17 maggio), per i quali il termine sia già decorso, il problema consiste nel fatto che la legge suddetta non ha previsto norme transitorie, pur disciplinando un istituto - la messa alla prova - chiaramente di diritto sostanziale, per il quale vige il principio dell'applicazione della legge più favorevole.

Se accolto l'indirizzo più garantista, e quindi se ritenuto applicabile l'istituto anche ai processi in corso, le SS.UU. dovranno sciogliere l'ulteriore problema di quale sia il giudice competente per la fase della messa alla prova.

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