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Studio Legale Associato - Avvocati De Meo
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05.08.2014 - Cass. Pen. sez. VI° 15 aprile - 18 luglio 2014 n.° 31735, in tema di sequestro penale di materiale del giornalista

La VI° sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza indicata, ha precisato i limiti entro i quali si può effettuare il sequestro di materiale del giornalista, senza violare il diritto costituzionale di informazione ex art. 21 Cost., ed espressamente il diritto di mantenere segrete le fonti del giornalista.

Nel caso di specie, direttore responsabile e giornalista erano stati oggetto di sequestro probatorio di computers, bock notes, pen drive, DVD, lettore MP3, scheda telefonica, registratore portatile, cellulari, un biglietto manoscritto e fogli su carta intestata "Direzione Nazionale Antimafia", questi ultimi riportanti i verbali delle riunioni del 19 e 27 giugno 2013 della D.N.A.; sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento contro ignoti per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e violazione del segreto istruttorio.

La Corte, infatti, ha sottolineato l'importanza del diritto tutelato dalla norma costituzionale, prescrivendo paletti assai rigorosi a carico dell'A.G. al fine di evitare indiscriminati interventi invasivi nella sfera professionale del giornalista. La Corte, inoltre, ha ribadito quanto già riconosciuto e ribadito dalla Corte Europea Diritti dell'Uomo sul punto, giurisprudenza europea che ha sottolineato l'importanza, in una società democratica, della libertà di espressione (Grande Camera Corte E.D.U. 14.09.2010 vs. Paesi Bassi). Si è quindi ritenuto che . Nemmeno la necessità di individuare gli autori di altri reati rende lecito da solo, ai sensi della Convenzione, un provvedimento dell'A.G. Ne consegue che l'ingerenza nel diritto alla tutela delle fonti, per essere lecita, dev'essere "accompagnata da garanzie proporzionate all'importanza del diritto in questione, e, in primo luogo, dalla garanzia del controllo da parte di un organo terzo ed imparziale, investito del potere di determinare se il requisito dell'interesse pubblico, prevalente sul principio della protezione delle fonti giornalistiche, possa ritenersi sussistente PRIMA della consegna del materiale pertinente".

La Corte, nell'annullare parzialmente senza rinvio il provvedimento di sequestro, ha argomentato che nello stesso non fosse stato né preventivamente individuato esattamente l'oggetto del sequestro, né indicato in maniera chiara e precisa lo stretto collegamento tra gli oggetti del sequestro e i reati oggetto delle indagini. A maggior ragione nel caso di specie, in quanto le persone destinatarie del sequestro non erano sottoposte ad indagini. Non si poteva pertanto sequestrare quanto rinvenuto e ritenuto utile, ma bisognava individuare preventivamente esattamente ciò che doveva essere acquisito.

Inoltre, non vi era stato alcun bilanciamento tra il diritto costituzionale all'informazione e la necessità di individuare gli autori del reato.

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