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Studio Legale Associato - Avvocati De Meo
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30.11.2014 - Cass. Pen. sez. V°, 17 luglio - 3 ottobre 2014 in tema di intercettazione abusiva di conversazioni telefoniche -art. 617 c.p.

La Corte di Cassazione ha precisato che il genitore che registra conversazioni telefoniche tra i figli e la madre non affidataria commette il reato previsto dall'art. 617 c.p.

Non ha alcun valore, ai fini dell'esclusione del reato, né l'avviso generico dato all'ex coniuge della volontà di registrare in futuro le conversazioni, né il rilievo che il genitore affidatario abbia un diritto - dovere di controllare i figli minorenni.

Quanto al primo, la manifestata generica volontà di registrare in futuro le conversazioni non esclude la fraudolenza del comportamento, mancando la consapevolezza dell'attualità della registrazione della conversazione.

Quanto al secondo, la Corte dopo aver precisato che quel diritto - dovere di controllare i figli non fa sì che i figli e il genitore si immedesimino (il ricorrente aveva sostenuto che mancava, nel caso di specie, l'elemento dei soggetti "altri"), precisa che quel diritto non configura la scriminante di cui all'art. 51 c.p., ossia l'aver commesso il fatto nell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere; invero, il diritto - dovere di controllare anche le conversazione dei figli minori non giustifica qualsiasi interferenza nella sfera privata del minore, sfera di riservatezza espressamente riconosciuta al minore dall'art. 16 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1999.

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